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Condizioni Generali di Acquisto

1. Disposizioni generali e ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“Condizioni” o “CGA”) regolano e disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra G.A. Ricambi S.p.A. (“G.A. Ricambi”, “Acquirente” o “Committente”) e i propri fornitori di beni e/o servizi (“Fornitore” o, congiuntamente, le “Parti”).Esse costituiscono parte integrante ed essenziale di ogni rapporto contrattuale — comunque concluso o denominato (ad esempio, compravendita, fornitura, appalto, ecc.) — tra G.A. Ricambi e il soggetto, persona fisica o giuridica, incaricato della fornitura e/o vendita di beni e/o servizi (“fornitura”), attuata mediante singoli ordini di acquisto

2. Efficacia delle Condizioni Generali

2.1. Le presenti Condizioni Generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini e sono da ritenersi parte integrante ed essenziale dell’ordine o del contratto e si intendono valide per qualsiasi ordine inviato dall’Acquirente al Fornitore o per qualsiasi contratto sottoscritto.
2.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti ed in particolare per G.A. Ricambi da parte dell’Ufficio Acquisti.
2.3. Le presenti Condizioni Generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall’Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
2.4. Le presenti Condizioni Generali non vincolano comunque l’Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.
2.5. Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto.
2.6. l Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie Condizioni Generali e particolari di vendita che dovranno, quindi ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

3. Ordini e accettazione

3.1. Gli ordini formulati dall’Acquirente (per iscritto, via e-mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti CGA che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
3.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto, comunicando ogni eventuale problematica o criticità: l’ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all’Acquirente. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni/produzione/consegna ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell’esecuzione delle suddette procedure; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l’inizio dell’esecuzione all’Acquirente.
3.3. L’accettazione dell’ordine rende il Fornitore pienamente garante del fatto che i prodotti forniti siano conformi alle leggi vigenti ed in particolare di settore.
3.4. All’accettazione dell’ordine, i Fornitori dovranno essere già in possesso dei relativi schemi di montaggio dei prodotti ordinati e delle relative specifiche tecniche, in caso contrario, saranno questi a dover farne tempestiva ed espressa richiesta.
3.5. Eventuali modifiche o deroghe, anche successive all’ordine/contratto, saranno da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto dall’Acquirente.
3.6. L’Acquirente si riserva di apportare qualsiasi variazione all’ordine mediante emissione di una “variante d’ordine” contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza. Essa si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti per iscritto all’Acquirente, entro 2 giorni lavorativi dalla spedizione, la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte.

4. Prodotti

4.1. Il Fornitore garantisce che i beni forniti siano perfettamente intercambiabili con i prodotti “originali”, che siano privi di difetti e conformi alle specifiche tecniche richieste da G.A. Ricambi e conformi alle norme europee e internazionali applicabili e non dovranno presentare problemini di “adattabilità.
4.2. In caso di difformità, difetti o non conformità, G.A. Ricambi potrà richiedere la sostituzione o riparazione dei beni a spese del Fornitore, oppure riduzioni di prezzo o la risoluzione del contratto.
4.3. Il Fornitore si impegnerà ad attenersi, facendosi garante della perfetta rispondenza, agli eventuali requisiti prescritti dalle norme o direttive cogenti europee ed americane.
4.4. Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall’Acquirente nell’ordine, od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art.1497 del Codice civile.
4.5. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
4.6. Qualora i quantitativi di Bene/i consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i, G.A. Ricambi potrà, a sua scelta: (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive; (b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente; (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del Fornitore. G.A. Ricambi dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del/dei Bene/i.
4.7. Il Fornitore garantisce che il/i Bene/i consegnati ed il/i Servizio/i resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Il/i Bene/i ed il/i Servizio/i oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto dall’/dagli Ordine/i e/o dal/dal Contratto/i, oppure (b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore. (c) non siano idonei all’uso per cui G.A. Ricambi intendeva utilizzarli.
4.8. Fatto salvo ogni diritto spettante a G.A. Ricambi ai sensi dell’/degli Ordine/i e del/dei Contratto/i, nonché per legge, il Fornitore, su richiesta di G.A. Ricambi ed entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso o a rendere il Servizio in maniera conforme con l’Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, l’Acquirente potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il/i Contratto/i o l’/i Ordine/ , (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del/dei Bene/i o del/dei Servizio/i difettosi, oppure (iii) qualora solo parte del/i Bene/i o del/dei Servizio/i siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del/i solo/i Bene/i difettoso/i o la prestazione del/i solo/i Servizio/i non conforme/i.
4.9. Nel caso in cui il Fornitore identifichi, o abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, un Incidente di Sicurezza Informatica, il Fornitore dovrà informare l’Acquirente tempestivamente, e in ogni caso entro ventiquattro (24) ore dalla scoperta. Il Fornitore collaborerà con l’Acquirente in qualsiasi indagine sugli Incidenti di Sicurezza. Qualora l’Acquirente notifichi al Fornitore una vulnerabilità informatica o un Incidente di Sicurezza rilevato il Fornitore dovrà, senza indebito ritardo, eliminare la vulnerabilità e/o porre rimedio all’Incidente di Sicurezza, a seconda dei casi.

5. Modalità di consegna

5.1. Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni e di erogazione dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell’interesse della Società ai sensi dell’Art. 1457 c.c.). La consegna dei prodotti avviene nel luogo indicato nell’ordine. Tutti i Prodotti saranno consegnati all’Acquirente in conformità alle modalità specificate nel relativo Ordine. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore alla Società, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “Incoterms” vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarli da eventuali danni.
5.2. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell’ordine o comunque preventivamente concordate. Il costo dell’imballaggio, salvo diversi accordi tra le Parti e specificati per iscritto nell’ordine, è a carico del Fornitore.
5.3. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall’Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
5.4. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell’ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata dall’Acquirente. La merce dovrà sempre essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o da fattura immediata.
5.5. La fattura dovrà essere trasmessa tramite Sistema Di Interscambio (SDI) e una copia di cortesia deve essere spedita agli uffici amministrativi dell’Acquirente o messa a disposizione in formato elettronico. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell’ordine.

6. Termini di consegna

6.1. Per la consegna dei prodotti farà fede la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.
6.2. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate dall’Acquirente preventivamente.
6.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull’ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell’art. 1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non autorizzata, l’Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l’ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l’Acquirente, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l’esecuzione della fornitura.
6.4. I prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data di consegna concordata, salvo espressa richiesta dell’Acquirente, potranno essere respinti dall’acquirente ed i pagamenti avranno in ogni caso decorrenza dalla data originariamente prevista di consegnata dell’ordine.
6.5. Per il ritardo della consegna, con esclusione dei casi di forza maggiore, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 2% del valore totale della fornitura per ciascuna settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% fatto salvo il diritto dell’Acquirente di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni riscontrati. Fermo restando quanto sopra disposto, il ritardo del Fornitore che si protragga oltre 1 settimana dalla data prevista per la consegna dei prodotti, costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art.1456 del Codice civile, sempre fatto salvo il risarcimento del danno subito. Il pagamento della penale non preclude il diritto al maggior danno.

7. Prezzi

7.1. I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.
7.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.
7.3. I prezzi, salvo quanto diversamente indicato nell’ordine/contratto, si intendono comprensivi di tutti i costi, imposte, tasse ed assicurazioni, spese di imballo, e contributi obbligatori di legge.

8. Termini di pagamento

8.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale.
8.2. I pagamenti saranno effettuati, salvo espressa deroga, a mezzo bonifico bancario nel c/c codificato in anagrafica fornitori dell’Acquirente e/o indicato nell’ordine/contratto. E’ onere del Fornitore comunicare tempestivamente ogni variazione mediante compilazione e spedizione all’Acquirente del modulo di variazione dati bancari controfirmato.
8.3. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità. Il pagamento della fattura non costituisce accettazione dei prodotti forniti.
8.4. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno di emissione della fattura, che non potrà essere anticipata rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull’ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull’ordine.
8.5. Resta inteso che l’Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni, con l’intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore a sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell’Acquirente.

9. Incedibilità del credito

9.1. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.

10. Controllo sulle esportazioni e dogana

10.1. Il Fornitore è tenuto ad informare l’Acquirente di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione della merce/prodotti in base alla legislazione italiana, UE o USA sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali nonché della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nei paesi di origine dei prodotti.
10.2. Se non espressamente indicato dal Fornitore prima del perfezionamento dell’ordine/contratto, si deve intendere che la merce è libera per l’esportazione verso il Paese – indicato nell’ordine o nel contratto – in cui deve avere luogo la consegna, oppure laddove non indicato il Paese di consegna, verso qualsiasi Paese.

11. Garanzie

11.1. Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono conformi a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all’ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell’EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, l’Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.
11.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna dei prodotti.
11.3. Le spese di trasporto e gestione dei resi restano a carico del Fornitore.
11.4. L’accettazione dei prodotti consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell’accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 2 mesi dalla loro consegna. Il termine non limita i diritti per vizi occulti ex art. 1495 c.c.
11.5. Nell’ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell’Acquirente, alternativamente a: i) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta dell’Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell’Acquirente; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. L’opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata dall’Acquirente entro 30 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.
11.6. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all’ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.
11.7. Il Fornitore manleva l’Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l’Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente.
11.8. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere o spesa, ivi comprese le spese legali, che possano derivare all’Acquirente da qualsiasi violazione, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni generali e degli obblighi posti dalla normativa vigente, ad opera del proprio personale dipendente, dei propri ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori o sub-fornitori.

12. Cause di forza maggiore

12.1. Il Fornitore e/o l’Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti (es. pandemie, blocchi doganali, guerre, scioperi, etc..).
12.2. Colui che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo PEC all’indirizzo: garicambispa@pec.confindustriamodena.com. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
12.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

13. Divieto di cessione del contratto e cessione di credito

E’ fatto espresso divieto al Fornitore di trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, gli ordini/contratti o i relativi diritti/obbligazioni senza previa espressa autorizzazione scritta dell’Acquirente. In caso di eventuali violazioni l’Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti ex art. 1460 cc.
In caso di subcontratto resta salva la piena responsabilità diretta del Fornitore verso l’Acquirente.
E’ fatto espresso divieto di cessione del credito, sotto qualunque forma, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Acquirente. L’ordine fa parte dei documenti probatori di cui all’art. 1262 c.c. La presente clausola si presume a conoscenza del cessionario al momento della cessione ed è quindi opponibile allo stesso ai sensi dell’art. 1260 /2 c.c.

14. Revoca ordine o recesso

L’Acquirente ha facoltà, a sua discrezione, di revocare l’ordine o recedere dal contratto in qualsiasi momento, via E.MAIL o PEC, dietro riconoscimento delle sole spese documentate sostenute dal Fornitore fino alla data della revoca/recesso e previamente approvate.

15. Risoluzione

15.1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
15.2. In aggiunta a quanto previsto all’articolo 15.1, l’Acquirente potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che l’Acquirente indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore: (a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; (b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; (c) inadempimento agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso ; (d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di G.A. Ricambi; (e) inadempimento agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto (f) inadempimento agli obblighi di incedibilità, domiciliazione bancaria e divieto di mandato all’incasso; (g) violazione degli obblighi relativa al Codice di Condotta dei Fornitori G.A. Ricambi; (h) violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie relative al rispetto delle Leggi Anti-Corruzione; (i) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.
15.3. G.A. Ricambi potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per G.A. Ricambi l’esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.
15.4. La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 16 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

16. Obbligo di riservatezza e obbligo di non concorrenza

16.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall’Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all’azienda dell’Acquirente, etc.
16.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all’Acquirente da questi indicate come riservate.
16.3. Il Fornitore è tenuto a non divulgare a terzi né ad utilizzare le informazioni per scopi diversi né copiare o riprodurre alcuna documentazione, salvo esplicita autorizzazione dell’Acquirente. Nel caso di produzione su disegno, modello o campione dell’Acquirente, il Fornitore si obbliga altresì a non produrre o commercializzare direttamente o per interposta persona o società prodotti uguali o simili all’oggetto. L’obbligo di riservatezza è vincolante per il Fornitore e suoi aventi causa e successori e avrà efficacia per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 5 anni successivi alla sua cessazione qualunque modifica intervenga nella ragione sociale o nella struttura proprietaria.

17. Proprietà industriale del Fornitore

17.1. Il Fornitore garantisce che la fabbricazione, l’uso e la commercializzazione della merce/prodotti forniti, loro accessori e componenti non comportano contraffazione di diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi. A tal fine il Fornitore manleva espressamente l’Acquirente ed i suoi clienti da qualunque richiesta o azione di rivalsa di terzi per violazione di brevetti, privative, marchi, diritti d’autore ed altri similari diritti a tutela del Know-How o di segreti industriali, garantendo la liceità dell’uso e del commercio delle merci oggetto dell’ordine/contratto, in Italia ed all’Estero, ed assumendo tutti gli oneri (nessuno escluso) per la pronta definizione della pretesa del terzo ed a compensazione di eventuali i danni cagionati all’Acquirente.

18. Certificazione del Fornitore.

Ove non diversamente previsto nell’/negli Ordine/i e/o nel/nei Contratto/i, il Fornitore dovrà dimostrare all’Acquirente di avere ottenuto da un ente accreditato la dichiarazione di conformità alla certificazione ISO 9001 e/o ogni altra certificazione ragionevolmente richiesta.

19. Obbligo di rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo: Codice Etico, Modello 231, Policy Anticorruzione

19.1. Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il codice etico (il “Codice Etico”), il modello di gestione e controllo (il “Modello”) adottato dall’Acquirente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 No. 231 (il “Decreto”), e la policy anticorruzione (la “Policy Anticorruzione”), tutti resi disponibili sul sito web www.garicambi.com, i quali stabiliscono i principi cui tutte le società che operano in Italia e all’estero, in nome, per conto o nell’interesse dell’Acquirente o intrattengono rapporti con alcuno di questi sono tenute a rispettare. Alla luce di quanto sopra, e in relazione alla esecuzione dell’Ordine di Acquisto, Contratto di Acquisto e Condizioni Generali, il Fornitore si impegna a: (i) gestire le proprie attività nel rispetto di tutti i principi, valori e impegni come espressi nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy Anticorruzione; (ii) astenersi da qualsiasi comportamento, atto o omissione che possa violare i principi del Codice Etico, della Policy Anticorruzione e del Modello adottato dall’Acquirente ai sensi del Decreto o commettere alcuno dei reati di cui al Modello; (iii) assicurare che coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Fornitore o coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione od alla vigilanza di qualsiasi dei precedenti soggetti si uniformino ai principi esposti ai sensi della presente clausola. L’inosservanza, da parte del Fornitore e/o di qualunque soggetto di cui al paragrafo (iii) che precede, di uno qualsiasi dei principi del Codice Etico, del Modello e della Policy Anticorruzione nonché la commissione, anche nella forma tentata, dei reati presupposti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e potrà legittimare l’Acquirente a risolvere le presenti Condizioni Generali, il Contratto di Acquisto, l’Ordine di Acquisto con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati all’Acquirente stesso. Qualsiasi violazione o sospetta violazione dei principi del Codice Etico, del Codice Fornitori, del Modello e della Policy Anticorruzione e delle regole applicabili dovrà essere segnalata senza indugio all’Organismo di Vigilanza dell’Acquirente. Le segnalazioni dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy Anticorruzione dell’Acquirente, incluse le informazioni relative al tempo e al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati nonché alle persone coinvolte. L’Acquirente non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione nel rispetto delle previsioni di legge.

20. Trattamento dei dati personali

20.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e della gestione amministrativo-contabile dell’Accordo, ciascuna Parte potrà comunicare all’altra Parte dati personali come definiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018. Ai sensi della legge 196/03, Il Fornitore presta espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali ed autorizza l’Acquirente ad utilizzare il proprio nome e sede come referenza per finalità di promozione tecnico commerciale. Tale consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
20.2. I Dati Personali del Fornitore saranno trattati a norma di legge, secondo l’informativa pubblicata sul sito istituzionale della Società https://www.garicambi.com.

21. Clausola Risolutiva Espressa

Il fornitore, in relazione al presente ordine/contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs.n.231/01 nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dall’azienda.
A tal riguardo, si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documento e comunque tali da non esporre l’azienda al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto.
L’Acquirente avrà facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di risolvere di diritto il rapporto contrattuale in caso di inadempimento alle predette prescrizioni/principi, salvo il maggior danno.

22. Risoluzione delle controversie

22.1. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Modena, sede dell’Acquirente.

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